Condizioni

CONDIZIONI DI CONTRATTO PER L’INDUSTRIA ALBERGHIERA VIGENTI IN AUSTRIA

(stabilite nel corso della 93a seduta della commissione dell’associazione professionale per l’industria alberghiera, in data 23 settembre 1981)

  • § 1 Note generali
  • § 2 Parte contraente
  • § 3 Stipula del contratto, acconto
  • § 4 Inizio e fine del soggiorno
  • § 5 Recesso dal contratto alberghiero
  • § 6 Sistemazione sostitutiva
  • § 7 Diritti dell’ospite
  • § 8 Doveri dell’ospite
  • § 9 Diritti dell’albergatore
  • § 10 Doveri dell’albergatore
  • § 11 Responsabilità dell’albergatore per eventuali danni
  • § 12 Animali domestici
  • § 13 Prolungamento del soggiorno
  • § 14 Fine del soggiorno – Conclusione del contratto alberghiero
  • § 15 Malattia o morte dell’ospite all’interno della struttura alberghiera
  • § 16 Luogo d’adempimento e foro competente

§ 1 Note generali

Le condizioni generali di contratto per l’industria alberghiera vigenti in Austria rappresentano il contenuto del contratto alberghiero solitamente stipulato tra gli albergatori austriaci e i loro ospiti, relativamente al soggiorno di  quest’ultimi.

Le condizioni generali di contratto per l’industria alberghiera vigenti in Austria non precludono però in alcun modo specifici e diversi accordi stipulati nei singoli casi.


§ 2 Parte contraente

(1) Come parte contraente del contratto stipulato con l’albergatore è da intendersi, in caso di dubbio, colui che ha effettuato la prenotazione, anche qualora questi abbia prenotato anche per altre persone o a nome di altre persone.
(2) Le persone che usufruiscono del soggiorno alberghiero sono da intendersi “ospiti” ai sensi delle condizioni di contratto.


§ 3 Stipula del contratto, acconto

(1) Il contratto alberghiero si perfeziona, di norma, con l’accettazione, da parte dell’albergatore, della prenotazione effettuata dall’ospite, sia essa avvenuta per iscritto che verbalmente.
(2) Le parti possono concordare che l’ospite versi un acconto.
(3) L’albergatore può anche pretendere che l’ospite effettui il pagamento anticipato dell’intero importo dovuto.


§ 4 Inizio e fine del soggiorno

(1) L’ospite ha il diritto di occupare i locali prenotati per il soggiorno a partire dalle ore 14:00 del giorno di arrivo concordato.
(2) Nel caso in cui l’ospite non si presenti entro le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato, l’albergatore ha il diritto di recedere dal contratto, ad eccezione del caso in cui sia stato espressamente concordato un diverso orario di arrivo.
(3) Qualora l’ospite abbia versato un anticipo, la camera o le camere prenotate dovranno invece restare riservate all’ospite fino massimo alle ore 12 del giorno successivo a quello stabilito per l’arrivo.
(4) Qualora, all’inizio del soggiorno, la stanza venga occupata prima delle ore 6:00 del mattino, la notte appena trascorsa verrà conteggiata come primo pernottamento.
(5) L’ospite dovrà liberare le camere prenotate e da lui occupate entro le ore 12:00 del giorno stabilito per la partenza.


§ 5 Recesso dal contratto alberghiero

(1) Fino a massimo 3 mesi prima del giorno stabilito per l’arrivo dell’ospite, il contratto alberghiero può essere rescisso da entrambe le parti contraenti (albergatore e ospite) senza alcuna penale, previa semplice dichiarazione unilaterale.

La dichiarazione di recesso dovrà giungere nelle mani dell’altra parte contraente entro massimo 3 mesi prima del giorno stabilito per l’arrivo dell’ospite.

(2) Fino a massimo 1 mese prima del giorno stabilito per l’arrivo dell’ospite, il contratto alberghiero può essere rescisso da entrambe le parti contraenti (albergatore e ospite) previa semplice dichiarazione unilaterale; in questo caso dovrà però essere versata una penale pari al costo della camera per 3 giorni.

La dichiarazione di recesso dovrà giungere nelle mani dell’altra parte contraente entro massimo 1 mese prima del giorno stabilito per l’arrivo dell’ospite.

(3) Nel caso in cui l’ospite non si presenti entro le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato, l’albergatore ha il diritto di recedere dal contratto, ad eccezione del caso in cui sia stato espressamente concordato un diverso orario di arrivo.

(4) Qualora l’ospite abbia versato un anticipo, la camera o le camere prenotate dovranno invece restare riservate all’ospite fino massimo alle ore 12 del giorno successivo a quello stabilito per l’arrivo. 

(5) Anche qualora l’ospite non usufruisca delle camere o del trattamento di mezza pensione o pensione completa prenotato, questi sarà comunque tenuto a pagare all’albergatore il totale pattuito. L’albergatore dovrà però detrarre dal corrispettivo dovuto quanto da lui risparmiato in seguito alla mancata fruizione delle prestazioni prenotate, oppure quanto da lui incassato per aver affittato ad altri clienti le camere prenotate e non occupate. In base all’esperienza comune, nella maggior parte dei casi il risparmio dell’albergatore in seguito alla mancata occupazione della camera è pari al 20% del prezzo della camera stessa e al 30% del prezzo del servizio di mezza pensione o pensione completa.

(6) All’albergatore spetterà l’onere di occuparsi di trovare, compatibilmente con le circostanze, una diversa locazione delle camere prenotate e non occupate (§ 1107 del Codice Civile Austriaco).

Le condizioni di recesso riportate ai punti 1, 2 e 5 sono da intendersi come una raccomandazione non vincolante dell’associazione professionale ai sensi dei §§ 31 e seguenti della legge sui cartelli, deferita al 26 Kt 79/03 presso la Corte d'Appello di Vienna come tribunale di cartello.


§ 6 Sistemazione sostitutiva

(1) L’albergatore può mettere a disposizione dell’ospite una sistemazione sostitutiva adeguata, purché questo risulti accettabile per l’ospite, specialmente qualora la differenza risulti minima e oggettivamente giustificata.
(2) Una giustificazione oggettiva si ha, ad esempio, qualora la stanza o le stanze prenotate siano nel frattempo divenute inutilizzabili, qualora ospiti già alloggiati nell’albergo prolunghino il loro soggiorno, oppure qualora altre imprescindibili condizioni aziendali impongano la sostituzione dell’alloggio prenotato.
(3) Qualora la sistemazione sostitutiva comporti dei costi aggiuntivi, questi saranno a carico dell’albergatore.


§ 7 Diritti dell’ospite

(1) Con la stipula del contratto alberghiero, l’ospite acquisisce il diritto di usufruire regolarmente delle camere prenotate, delle strutture dell’albergo ospitante, (normalmente accessibili agli ospiti e messe a disposizione senza condizioni specifiche), nonché dei normali servizi offerti dalla struttura.
(2) L’ospite ha il diritto di occupare le camere prenotate a partire dalle ore 14 del giorno concordato.
(3) Qualora sia stato concordato un trattamento di mezza pensione o di pensione completa, l’ospite ha il diritto di richiedere, per tutti i pasti che non consuma in albergo, un trattamento sostitutivo adeguato (pranzo al sacco) oppure un buono pasto, purché l’ospite lo comunichi entro le ore 18 del giorno precedente.
(4) In caso contrario, e posto che l’albergatore fosse pronto a fornire la prestazione concordata, l’ospite non avrà diritto ad alcun indennizzo per i pasti non consumati negli orari previsti e nelle apposite sale ristorante.


§ 8 Doveri dell’ospite

(1) Allo scadere del contratto alberghiero, l’ospite è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito. Qualora per il pagamento vengano accettate valute straniere, queste  saranno convertite, nel limite del possibile, al tasso di cambio del giorno.
L’albergatore non è tenuto ad accettare pagamenti non in contanti – ad esempio assegni, carte di credito, buoni, voucher ecc.; qualora tali modalità di pagamento vengano però accettate, tutte le eventuali spese da esse derivanti (ad esempio telegrammi, verifiche delle carte di credito ecc.) saranno a carico dell’ospite.
(2) Qualora sia possibile acquistare alimenti e bevande all’interno della struttura alberghiera, ma l’ospite porti con sé cibo o bevande acquistate altrove e le consumi nei locali comuni dell’albergo, l’albergatore avrà il diritto di fatturare un adeguato indennizzo (quest’onere relativo alle bevande viene definito, in tedesco, “Stoppelgeld”).
(3) L’ospite dovrà richiedere l’autorizzazione dell’albergatore prima di mettere in funzione e utilizzare le apparecchiature elettriche portate con sé, nel caso in cui queste non rientrino nella normale dotazione di viaggio.
(4) Per quanto riguarda gli eventuali danni provocati dall’ospite vigono le disposizioni delle leggi sul risarcimento dei danni. L’ospite risponde quindi per qualsiasi danno subito dall’albergatore o da terze persone, nel caso in cui tale danno sia stato causato dall’ospite stesso, dai suoi accompagnatori, oppure da altre persone per cui l’ospite sia responsabile. L’ospite risponderà dei danni a terzi avvenuti per sua colpa anche qualora il danneggiato abbia il diritto di rivalersi, per il risarcimento del danno, direttamente sull’albergatore.


§ 9 Diritti dell’albergatore

(1) Qualora l’ospite rifiuti di saldare il corrispettivo pattuito, oppure sia in ritardo con il pagamento, all’albergatore spetta il diritto di trattenere, per coprire il suo credito nei confronti dell’ospite (dovuto alle prestazioni per esso effettuate, quali fornitura di vitto e di alloggio, e alle spese vive sostenute in tal senso), gli oggetti personali portati con sé dall’ospite stesso (diritto legale di ritenzione a favore dell’albergatore, secondo il § 970 c del Codice Civile Austriaco). 
(2) Sempre al fine di ottenere il versamento dell’importo pattuito, l’albergatore gode inoltre del diritto di pegno sugli oggetti portati con sé dall’ospite. (Diritto legale di pegno a favore dell’albergatore, secondo il § 1101 del Codice Civile Austriaco). 
(3) Qualora l’ospite abbia richiesto dei servizi in camera, oppure dei servizi in orari inconsueti, l’albergatore ha il diritto di richiedere un corrispettivo a parte per tali prestazioni. Tale compenso extra deve però essere indicato nel listino prezzi delle camere. L’albergatore potrà anche negare, per motivi aziendali, tali servizi speciali.


§ 10 Doveri dell’albergatore

(1) L’albergatore ha l’obbligo di fornire le prestazioni e i servizi pattuiti a un livello corrispondente allo standard.
(2) Tra i servizi speciali offerti dall’albergatore, non compresi nel normale corrispettivo per il soggiorno e da riportare quindi a parte nel listino prezzi, rientrano:
a) le prestazioni speciali relative al soggiorno fatturabili a parte (ad esempio la messa a disposizione e l’utilizzo di sale, sauna, piscina coperta/all’aperto, solarium, bagno al piano, garage ecc.)
b) l’aggiunta di letti in camera o i lettini per bambini, per i quali verrà conteggiato un prezzo ridotto.
(3) A parte quanto sopra, i prezzi esposti devono essere intesi come prezzi tutto compreso.


§ 11 Responsabilità dell’albergatore per eventuali danni

(1) L’albergatore risponde dei danni subiti da un ospite, qualora il danno si sia verificato all’interno della sua struttura alberghiera, e qualora sia ravvisabile una responsabilità a carico dell’albergatore stesso o del personale dell’albergo. 
(2) Responsabilità relativa ai danni agli oggetti personali introdotti nell’albergo. L’albergatore, in quanto custode, è responsabile degli eventuali danni agli oggetti personali dei suoi ospiti fino ad un tetto massimo di Euro 1.100,00, ad eccezione del caso in cui l’albergatore stesso possa dimostrare che il danno in questione non è stato causato né dalla sua persona né dai suoi collaboratori, né da terze persone che possono entrare e uscire dall’albergo.
In queste circostanze, l’albergatore è responsabile per oggetti di valore, denaro e titoli fino a un tetto massimo di Euro 550,00, ad eccezione del caso in cui l’albergatore abbia preso consapevolmente in custodia oggetti di valore superiore. Altra eccezione si ha qualora il danno sia stato causato dall’albergatore stesso o dal suo personale. In questo caso l’albergatore risponde illimitatamente. Il rifiuto della responsabilità mediante debita affissione non ha alcun valore giuridico.
L’albergatore potrà rifiutarsi di prendere in custodia oggetti di valore, denaro e titoli qualora si tratti di oggetti di valore notevolmente superiore a quanto di norma dato in custodia dagli ospiti della struttura. Qualsiasi eventuale accordo volto a ridurre la responsabilità dell’albergatore al di sotto della cifra di cui sopra è da considerarsi privo di valore e fondamento. Gli oggetti devono considerarsi affidati in custodia quando vengono presi in consegna dal personale in servizio nell’albergo, oppure quando vengono portati nel luogo preposto alla loro custodia, indicato dal personale dell’albergo. (Vige in particolare quanto riportato ai §§ 970 e seguenti del Codice Civile Austriaco).


§ 12 Animali domestici

(1) Gli animali domestici possono essere introdotti nella struttura alberghiera solo previa espressa autorizzazione, e in ogni caso dietro pagamento di un corrispettivo a parte.
Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale comuni e nei ristoranti.
(2) L’ospite risponde di tutti gli eventuali danni provocati dagli animali domestici da lui introdotti nell’albergo; per il proprietario dell’animale vigono le specifiche norme di legge (§ 1320 del Codice Civile Austriaco).


§ 13 Prolungamento del soggiorno

Per poter prolungare il suo soggiorno, l’ospite necessita dell’espressa autorizzazione dell’albergatore.


§ 14 Fine del soggiorno – Conclusione del contratto alberghiero

(1) Qualora il contratto alberghiero sia stato stipulato per un periodo di tempo predeterminato, il contratto si intenderà concluso allo scadere del periodo concordato. In caso di partenza anticipata dell’ospite, l’albergatore avrà il diritto di richiedere il pagamento dell’intero corrispettivo pattuito.
All’albergatore spetterà l’onere di occuparsi di trovare, compatibilmente con le circostanze, una diversa locazione delle camere non occupate.
Per il resto vigono, per quanto ragionevole, le norme riportate al § 5 (5) (percentuali di detrazione).
(2) In caso di morte di un ospite, il suo contratto con l’albergatore si intende concluso.
(3) Qualora il contratto alberghiero sia stato stipulato per un tempo indeterminato, entrambe le parti contraenti potranno chiudere il contratto in qualsiasi momento, rispettando un tempo di preavviso pari a tre giorni. La richiesta di disdetta del contratto dovrà raggiungere l’altra parte contraente entro le ore 10; in caso contrario il giorno del ricevimento della disdetta non potrà essere considerato il primo giorno di preavviso. I tre giorni di preavviso decorreranno, in questo caso, dal giorno seguente.
(4) Qualora l’ospite non lasci la camera entro le ore 12, l’albergatore avrà il diritto di mettere in conto un ulteriore giorno di occupazione della camera.
(5) L’albergatore ha il diritto di chiudere il contratto alberghiero con effetto immediato nei seguenti casi: 
a) qualora l’ospite faccia un uso improprio e notevolmente dannoso dei locali dell’albergo; tenga un comportamento irrispettoso, scandaloso o comunque  sconveniente, tale da arrecare disturbo agli altri ospiti della struttura rendendo impossibile la convivenza; si comporti nei confronti dell’albergatore, dei suoi dipendenti o degli altri ospiti della struttura in modo contrario alle norme di legge, tale da rendersi colpevole di reato contro la proprietà, contro la morale o contro la sicurezza personale;
b) qualora l’ospite venga colpito da una malattia contagiosa o di durata superiore al periodo previsto per il soggiorno; oppure qualora l’ospite divenga bisognoso di cure;
c) qualora l’ospite non saldi la fattura presentatagli entro un ragionevole periodo di tempo.
(6) Qualora un evento imprevisto caratterizzabile come causa di forza maggiore impedisca l’adempimento del contratto alberghiero, lo stesso si intende sciolto.
L’albergatore è comunque tenuto a restituire all’altra parte contraente il corrispettivo eventualmente già incassato, in modo che egli non consegua alcun profitto dall’evento imprevisto di cui sopra. (§ 1447 del Codice Civile Austriaco.)


§ 15 Malattia o morte dell’ospite all’interno della struttura alberghiera

(1) Qualora un ospite dovesse ammalarsi nel corso del suo soggiorno nella struttura alberghiera, l’albergatore ha il dovere di provvedere alle cure mediche del caso, qualora questo sia necessario e qualora l’ospite non sia in grado di provvedervi da solo.
L’albergatore ha il diritto di pretendere dall’ospite – o dai suoi successori in caso di morte dell’ospite – il rimborso delle spese mediche come segue:
a) eventuale rimborso delle spese mediche non ancora rimborsate dall’ospite stesso;
b) rimborso dei costi relativi alla necessaria disinfezione della camera, qualora questa procedura sia stata prescritta dal medico competente; 
c) eventuale rimborso per la biancheria, le lenzuola e gli altri accessori del letto che siano diventati inservibili (previa consegna di tali oggetti ai successori di legge dell’ospite) oppure rimborso delle spese relative alla disinfezione o all’accurata pulizia di tali oggetti;
d) rimborso dei costi di ripristino delle pareti, degli arredi, dei tappeti ecc., qualora questi si siano sporcati o siano stati danneggiati in conseguenza della malattia o della morte dell’ospite;
e) rimborso del mancato affitto della camera, qualora questa sia divenuta temporaneamente inagibile in seguito alla malattia o alla morte dell’ospite (minimo tre giorni, massimo sette giorni).


§ 16 Luogo d’adempimento e foro competente

(1) Il luogo d’adempimento è il luogo in cui ha sede la struttura alberghiera.
(2) Per tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto alberghiero viene stabilito il tribunale competente di fatto e di diritto per la struttura alberghiera, ad eccezione dei casi in cui:
a) l’ospite, in qualità di utente, risieda o lavori nel territorio nazionale; in questo caso il foro competente concordato sarà quello della località indicata dall’ospite nella sua registrazione presso l’albergo;
b) l’ospite, in quanto utente, abbia solo la sede di lavoro all’interno del territorio nazionale; in questo caso il foro competente concordato sarà quello della località di lavoro dell’ospite.